Statuto e codice etico

COSTITUZIONE

ART. 1
è costituita, con sede in Roma, l’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (A.N.S.P.C.), con atto del Notaio Roberto laniri di Roma, in data 31 marzo 1966, registrato il 5 aprile 1966, vol. 124 n. 1656.

ART. 2

L’Associazione è soggetta alla disciplina prevista da tutti gli articoli del Codice Civile relativi alle Associazioni di persone e, in particolare, dagli artt. 36, 37 e 38, nè da quanto stabilito dal presente atto statutario.

ART. 3

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4 L’Associazione è senza finalità di lucro ed ha per scopo:
a) promuovere lo studio di temi relativi all’educazione al risparmio, al suo buon impiego, all’accesso al credito ed al finanziamento delle aziende;
b) promuovere e diffondere la cultura nel campo della moneta, del credito e della finanza;
c) destinare premi per il contributo dato nell’ambito delle discipline collegate ai fini premessi;
d) intrattenere contatti con enti, istituti e organizzazioni aventi in Italia e all’estero finalità analoghe;
e) l’Associazione può anche svolgere singole attività, rientranti tra gli scopi sociali, a carattere pluriennale, almeno quinquennale, previste in un apposito programma finanziario.

ART. 5 L’Associazione attua i suoi fini attraverso:
a) la celebrazione, ogni anno, della “Giornata del Credito”, anche in collaborazione di primari istituti bancari, ovvero importanti imprese, industriali o commerciali;
b) la promozione di convegni, conferenze e dibattiti;
c) la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche;
d) la creazione di una biblioteca specializzata e di un archivio;
e) la costituzione di “Commissioni di Studio” e della “Commissione per la celebrazione della Giornata del Credito”, che durano in carica tre anni. FONDO COMUNE

ART. 6 L’Associazione provvede al raggiungimento dei suoi fini mediante:
a) versamento di una quota associativa degli Associati Sostenitori, in base al successivo art. 7;
b) versamento di una quota associativa dei Soci Ordinari, in base al successivo art. 7;
c) contributi di enti, aziende;
d) le rendite del proprio patrimonio;
e) sopravvenienze attive. Il patrimonio è formato con il contributo degli associati che, ai sensi del precedente comma, viene annualmente versato. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione si applica il disposto dell’art. 38 c.c. Il patrimoè indivisibile fino allo scioglimento dell’Associazione; qualora si addivenga allo scioglimento dell’Associazione il patrimonio che residuerà dalla liquidazione, da eseguirsi nei modi di cui al successivo art. 29, sarà devoluto in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 7 Fanno parte dell’Associazione:
1) Soci Onorari;
2) Soci Ordinari;
3) Associati Sostenitori.

1. I Soci Onorari sono le personalità alle quali viene conferita tale qualifica, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, per speciali benemerenze ovvero per particolare preparazione e competenza. I Soci Onorari non sono tenuti ad alcuna contribuzione verso l’Associazione.

2. I Soci Ordinari sono coloro che vengono ammessi con le modalità di cui al successivo art. 9. I nuovi iscritti, a partire dal 1993, sono tenuti a versare una quota associativa annua nella misura e secondo le modalità che, su proposta del Consiglio Direttivo, saranno stabilite dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.

3. Gli Associati Sostenitori sono: i Presidenti degli istituti di credito e delle imprese che abbiano ospitato o sostenuto significativamente la “Giornata del Credito”; i Soci Ordinari che versano la quota associativa in misura superiore almeno del 50% di quella dovuta per delibera dell’Assemblea annuale.

ART. 8 L’adesione dei Soci è a titolo personale. ART.

9 Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di Socio Ordinario, su delibera del Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, coloro i quali presentino domanda corredata da “curriculum vitae et studiorum”, sostenuta dalla presentazione di due soci dell’Associazione. Nella domanda deve essere indicato:
1) L’esercizio di un’attività prevalente di carattere professionale da almeno un quinquennio;
2) di ricoprire qualifica di dirigente in imprese pubbliche o private;
3) di aver preso visione dello Statuto, di cui la presentazione della domanda di ammissione costituisce implicita ed integrale accettazione.

Art. 10 Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di intervenire alle riunioni sociali, di ricevere, qualora e quando esista, la pubblicazione dell’Associazione.

Art. 11 La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni (le dimissioni del socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in ogni momento ed in ogni caso, almeno un mese prima della Assemblea Generale annuale dell’Associazione);
b) per esclusione deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Costituiscono causa di esclusione, per gravi motivi, la mancata partecipazione del socio all’attività dell’Associazione e l’inadempimento agli obblighi di cui al precedente art. 6. Il socio escluso potrà essere iscritto nuovamente se dimostra la cessazione dei fatti che hanno determinato l’esclusione e l’esistenza in atto delle condizioni richieste per l’ammissione a socio.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12 Organi dell’Associazione sono:
1) Assemblea Generale dei Soci;
2) Consiglio Direttivo;
3) Comitato Esecutivo;
4) Presidente;
5) Due Vice Presidenti;
6) Collegio dei Probiviri;
7) Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 13 Tutte le cariche, all’interno dei vari organi dell’Associazione, sono gratuite. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 14 L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti gli Associati, di cui all’art. 7, e si riunisce in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria così come indicato nell’art. 15. L’Assemblea dei Soci delibera su tutte le questioni di carattere generale e su tutte quelle che ad essa vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo. Sono demandate all’Assemblea :
1) la nomina del Consiglio Direttivo;
2) l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e di previsione;
3) la nomina del Collegio dei Probiviri;
4) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
5) la nomina del Presidente Onorario.

ART. 15 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione nella sede sociale o in altro luogo designato, almeno una volta l’anno, nè tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, lo riterrà necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci. Detta convocazione, contenente l’Ordine del Giorno, può essere inviata a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, da spedirsi non meno di venti giorni prima della data fissata per la riunione; è data facoltà al Presidente di procedere, in caso di urgenza, alla convocazione mediante telegramma o fax, da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione. L’Assemblea è validamente costituita in mancanza delle modalità suddette qualora siano presenti tutti i soci.

ART. 16 L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati. L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti e, in mancanza di entrambi, dal più anziano, sempre come età sociale, dei componenti del Consiglio Direttivo. I verbali delle Assemblee sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e devono essere trascritti in apposito registro. Funge da segretario dell’Assemblea il Direttore dell’Associazione o, in assenza di questi, un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 17 Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare alla riunione da altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di cinque deleghe. L’Assemblea delibera a maggioranza. A parità di voti è determinante quello del Presidente dell’Associazione. Per le modifiche allo Statuto, ovvero per lo scioglimento dell’Associazione e conseguente devoluzione del patrimonè richiesta in prima convocazione la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono complessivamente tutti i soci; in seconda convocazione è richiesta la presenza o rappresentanza della terza parte di essi. Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statè consentito il diritto di recesso da comunicarsi con lettera raccomandata entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Il recesso, per quanto riguarda il pagamento della quota contributiva, avrà effetto dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione. CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 Organo rappresentativo dell’Associazione è il Consiglio Direttivo, composto, in numero dispari, da tredici a ventun membri, scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell’Associazione, i due Vice Presidenti, il Comitato Esecutivo, le Commissioni di cui al precedente art. 5, e il Direttore Generale, scelti tra i soci. Tutti i Membri del Consiglio Direttivo, i due Vice Presidenti durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo determina gli indirizzi operativi dell’Associazione e delibera in merito alle iniziative ed ai provvedimenti necessari al conseguimento degli scopi statutari. Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente una relazione sull’attività dell’Associazione, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci insieme con il bilancio consuntivo e il preventivo.

ART. 19 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno due volte l’anno. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti e, in mancanza di entrambi, dal più anziano, sempre come età sociale, dei componenti del Consiglio Direttivo. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e si delibera a maggioranza. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede. COMITATO ESECUTIVO

ART. 20 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da cinque membri scelti tra i soci, nominati ai sensi del precedente art. 18. Il Comitato Esecutè presieduto dal Presidente dell’Associazione. Si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le volte che due dei suoi membri lo richiedano. Tutti i componenti del Comitato durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili.

ART. 21 Il Comitato sovraintende alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione, opportunamente riferendone al Consiglio Direttivo. Il Comitato provvede alla gestione dei fondi; può prendere iniziative nell’interesse generale dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi della medesima. Fra tali iniziative è compresa anche la fondazione di borse di studio. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e si delibera a maggioranza. PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 22 Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e la “Commissione per la elaborazione della Giornata del Credito”; nelle sue funzioni può essere sostituito da uno dei due Vice Presidenti. Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Ha la cura dell’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e della “Commissione per la celebrazione della Giornata del Credito. DIRETTORE GENERALE

ART. 23 Il Direttore Generale assiste e coadiuva il Presidente dell’Associazione. Dirige il funzionamento amministrativo dell’Associazione e cura che vengano attuate le deliberazioni prese dagli Organi dell’Associazione. Inoltre, d’intesa con il Presidente, coordina le Commissioni di Studio e si attiva affinchè esse possano efficamente funzionare. PRESIDENTE ONORARIO

ART. 24 Il Presidente Onorario è nominato tra i Soci che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo del credito e della finanza. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 25 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati tra quei Soci Ordinari e Associati Sostenitori che si distinguono per un indiscusso prestigio professionale e personale e per indipendenza di giudizio. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri eleggono, successivamente, scegliendolo tra i propri membri, il Presidente del Collegio. Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie di qualsiasi natura, ivi comprese quelle riguardanti l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto. Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori nomina il proprio Presidente. I Revisori curano il controllo delle spese e la sorveglianza della gestione amministrativa, accompagnando con una propria relazione il rendiconto all’esame dell’Assemblea. I Revisori effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTlVO

ART. 27 L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti ogni anno dal Consiglio Direttivo per l’esame e per le successive deliberazioni. Il bilancio consuntivo sarà sottoposto entro il 30 aprile, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori, all’esame dell’Assemblea per le successive delibere che devono comunque avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio preventivo sarà predisposto in modo da poter essere portato nell’ultima Assemblea dell’anno precedente all’esercizio nel quale decorre. UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 28 Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione istituirà, con delibera del Consiglio Direttivo, gli uffici ed i servizi necessari. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 29 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento o comunque di cessazione di essa, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità della liquidazione. NORME VIGENTI

ART. 30 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

 

CODICE ETICO

PREMESSA

L’eticità nei comportamenti è fondamentale per guadagnare la fiducia del mondo esterno, favorendo confacenti rapporti civili e l’arricchimento del proprio bagaglio culturale.

PRINCIPI

Il Codice Etico raccoglie i principi e i valori che sono alla base dell’attività dell’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (d’ora in avanti: ANSPC).

Tali elementi debbono guidare l’opera di coloro che, nell’ambito delle rispettive funzioni – membri del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di studio, rappresentanti territoriali e soci – contribuiscono all’attuazione delle iniziative programmate.

FINALITA’

L’ANSPC, formata da personalità del mondo bancario, imprenditori e docenti universitari, intende essere un punto di aggregazione di forze culturali e produttive, sia pubbliche che private, volta a stimolare, attraverso la leva del credito e degli investimenti, un sano ed equilibrato sviluppo.

Essa attua la sua mission attraverso Convegni, tra cui ha particolare rilievo la “Giornata del Credito”, tavole rotonde, dibattiti, notizie sulla stampa e sul web.

COMPORTAMENTI

L’ANSPC, per la realizzazione delle proprie finalità, tiene rapporti, dal 1964, con Autorità ed Enti, pubblici e privati, nonché con Associazioni di categoria e della stampa.

Specificatamente, con quest’ultima, è richiesto un atteggiamento costruttivo e collaborativo, nell’obiettivo, attraverso una corretta e trasparente rappresentazione di fatti ed idee, di raggiungere l’opinione pubblica, in maniera chiara, corretta e lineare.

A tal fine, le persone che operano per l’ANSPC – soci e consulenti – devono agire secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, assicurando un comportamento eticamente corretto, che è alla base del prestigio e dell’autorevolezza dell’ANSPC.

L’ANSPC non ha finalità di lucro e le entrate, derivanti da partecipazione dei soci e contributi volontari, sono impiegate, al netto delle spese d’esercizio, per perseguire gli obiettivi fissati.